Il comitato Class Action AdER nasce per contrastare la azione lesiva posta in essere contro tutti i contribuenti con la notifica illegittima delle cartelle di pagamento mediante una richiesta collettiva dei danni arrecati da una riscossione illegittima. È importante risolvere i problemi delle famiglie ed aziende di ogni settore in un momento così difficile e la class action, con eventuale impugnazione di tutti gli atti, diventa un modo per evitare la persecuzione alla piccola imprenditoria già genuflessa da una economia reale colata a picco. Somme di denaro che, restando nella disponibilità dei contribuenti, potrebbero essere utilizzate per risollevarsi dalla crisi economica già in atto prima della pandemia. Non intervenire come argine all’abuso giuridico dell’Ente di Riscossione significherebbe voltarsi dall’altra parte, favorendo l’ulteriore impoverimento delle partita iva. Iniziamo con il dire che l’art. 26 del D.P.R. 602\73 dispone sulla notifica della cartella di pagamento “eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.” Raccomandata si, raccomandata no? Sul profilo della legittimità della menzionata procedura era stata investita a dirimere la intricata questione la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale ed i Supremi Collegi accoglievano il ricorso il ricorso della ex Equitalia spa. Nel primo caso indicando la notifica una procedura di notificazione semplificata e nel secondo caso escludendo vizi di costituzionalità nell’art. 26 del D.P.R. 602\73 nella parte previgente la notifica diretta delle cartelle di pagamento con raccomandata effettuata direttamente dal Concessionario. Cioè senza l’ausilio di ufficiale giudiziario o messo. Tale giurisprudenza chiudeva il capitolo. Raccomandata a\r sì, tra l’altro, consegnata dal postino. È un binomio straordinario. Perché sono esattamente questi principi stabilite dalle citate sentenze che la AdER-Equitalia già da anni non osservava. Difatti, il procedimento della consegna del plico al destinatario avviene in altre modalità. La AdER-Equitalia spa in questi ultimo decennio non ha mai notificato direttamente cartelle, avvisi e preavvisi avendo affidato il servizio di stampa, imbustamento e di consegna di tutti gli atti impositivi, il servizio di notifica a mezzo posta, il servizio di notifica per messo straordinario. EA13002, EA13002E, EA13002F non sono soltanto un insieme di numeri e lettere ma alcuni riferimenti delle citate gare pubbliche. Poi, continuiamo nel dire che al plico chiuso, contenente la cartella di pagamento, è attaccata esternamente la relata di notifica redatta e sottoscritta dal medesimo addetto postale. Raccomandata e relata non possono coesistere. O una o l’atra. Ciò, in completa violazione di quanto disposto dall’art. 45 del D. Lgs 112\99 che prevede le figure del Messo notificatore e dell’Ufficiale della Riscossione. Nonché dell’articolo 26 su citato che al comma 3, sulla notifica a mani proprie del destinatario, prevede espressamente che non è “richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario”. Nel caso della notifica per posta ne consegue quindi, l’obbligo della sottoscrizione dell’originale della cartella da parte del soggetto abilitato. Cioè, Ufficiale o Messo. Medesime osservazioni e conclusioni si rilevano per la notifica per pec. Chi firma realmente la notifica mediante posta certificata?
Ecco perché, la giurisprudenza delle Supreme Corti sino ad ora favorevole all’Ente di riscossione non è applicabile ai milioni di cartelle consegnate in tutti questi anni. Tra la giurisprudenza che dispone sulla illegittimità della notifica in assenza delle persone stabilite dalle norme le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14294\2007. Tale abuso aziona la inosservanza di altre norme collegate. Infatti, l’uso di personale con qualifica differente pone il Concessionario in violazione delle norme che dispongono sulla sua concessione come disposto all’art. 3 – Procedura di affidamento- comma 2 lettera b) “capacità tecnica ed organizzativa” del D. Lgs 112\99. Norma che al successivo art. 11 prevede la revoca al comma 1 lettera d) in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dalle leggi in materia del lavoro. Ma come si può abilitare un dipendente della affidataria del sub appalto del servizio di notifica degli atti della riscossione? Con l’aggravante di essere privo dei requisiti stabiliti dalla norma. E poi vogliamo andare a fare la conta di quanti postini non erano muniti nemmeno dell’autorizzazione della AdER-Equitalia? La circostanza gravissima resta la manomissione della verità esposta nei loro atti destinati a tutto il comparto dell’attività giudiziaria al fine di ottenere sentenze a danno dei contribuenti, un bottino troppo appetibile. Relata è differente da raccomandata a\r e loro lo sanno bene. E questa è solo una parte della vicenda su cui si fonda la class action evidenziando l’illegittimo operato con cui il Concessionario ha azionato le sue pretese, inoltre la inesistenza della notifica dell’atto impositivo determina la illegittimità delle procedure cautelative ed esecutive. Milioni di persone messe all’angolo dalla paura e dalla impotenza per lo stile del brand degli Enti della riscossione, incontrollati dalla mescolanza di ruoli istituzionali, e capaci di affilare la più cinica spregiudicatezza con pignoramento di beni immobili e mobili, di conti correnti e stipendi. Senza pudore e senza rispetto per un popolo intero cuore pulsante di uno Stato che avrebbe dovuto garantire principi costituzionali perché la legge non può avere preferenze e simpatie, assolutismo di garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo. Invece, milioni di atti sono stati incassati con l’inganno sulla pelle dei contribuenti senza contestazione di nessuno. Tutti zitti, come fanno gli omertosi, ben sapendo di creare disperazione ed astio. In ogni angolo di Italia le storie si ripetono, si somigliano. La preoccupazione di non farcela a portare avanti la propria attività accomuna tutti ed unisce. Nel neo nato percorso di presentazione della class action si incontrano molte persone dalla forza d’animo straordinaria e disponibili ad essere di supporto, tra queste alcune commercianti di Aprilia ed in particolare Sonia Cerilli a cui va un ringraziamento particolare ed ha consentito questo articolo. Il link della class action è www.classactionader.wixsite.com/website.