di GIANFRANCO COMPAGNO [MOJO]
ACCOLTO L’EMENDAMENTO DI “APRILIA IN AZIONE” Intervista a Davide Zingaretti e Giorgio Giusfredi, consiglieri comunali di minoranza “Aprilia in Azione”
IL CONSIGLIO COMUNALE 19.11.2020
DELIBERA – per i motivi di cui in premessa (VEDI IN FONDO DELIBERA), che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1-Di esprimere parere contrario al progetto presentato dalla Società “Paguro S.r.l.” in data 27/10/2020 avente ad oggetto:” Bonifica del sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” che prevede la bonifica del sito con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e realizzazione di una discarica per il deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli provenienti dall’esterno;
2-Di ribadire l’assoluta necessità che si proceda con la bonifica del sito, sia su iniziativa pubblica che privata, senza che l’intervento preveda la realizzazione di invasi per il deposito definitivo sia dei rifiuti oggetto di bonifica che la previsione di ulteriori invasi per il deposito definitivo di rifiuti provenienti dall’esterno;
3-Di verificare la possibilità di accedere al contributo di cui all’art.1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n.145, assegnato alle Regioni a statuto ordinario e tramite queste ai comuni del proprio territorio per le bonifiche ambientali dei siti inquinati secondo le modalità previste dal successivo comma 135 c-quinquies, il quale per la Regione Lazio ammonta ad un importo complessivo di euro 383.837.241,33 per le annualità 2021-2034, come programmato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2020, n. 748;
4-Di dare l’incarico al Sindaco, quale massimo responsabile della salute pubblica, di esprimere parere contrario all’istanza di progetto, in base agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, 1265;
5-Di sollecitare alla Provincia di Latina la convocazione urgente di una seduta del Consiglio provinciale finalizzato all’individuazione di un’area idonea alla realizzazione di un impianto di smaltimento finale dei rifiuti dell’ATO Latina, da rintracciarsi al di fuori del territorio del Comune di Aprilia già sede di numerosi impianti al servizio dei comuni limitrofi, e in ottemperanza a quanto stabilito dal citato PRGR, in particolare all’art. 11 “Prescrizioni specifiche di Piano” e 11.1 “Gli Ambiti Territoriali Ottimali” il quale testualmente recita: “[…] è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l’ATO stesso. Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell’intero ATO”;
6-Di inviare la presente deliberazione alla Regione Lazio richiedendo:
un intervento risolutivo per il superamento di tale inerzia da parte dell’Ente Provinciale, valutando l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 al fine di dare piena attuazione al citato PRGR;la partecipazione dell’Assessore Regionale competente in materia di rifiuti e del Direttore della Direzione Regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, ad una audizione della VII Commissione Consiliare Permanente, convocata per approfondire aspetti inerenti la piena attuazione del PRGR;
la costituzione di un tavolo tecnico-politico tra Comune di Aprilia – Regione Lazio allo scopo di adottare tutti gli atti volti ad individuare un percorso tecnico e politico necessario a realizzare il deliberato del presente atto e a garantire il pieno rispetto del PRGR, dei principi in esso espressi e a tutelare le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare, per concorre all’attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile.
PREMESSO CHE: il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con Delibera di Consiglio regionale del 5 agosto 2020 n. 4, nella sezione bonifica dei siti inquinati, per il territorio della Provincia di Latina segnala la presenza di alcune ex discariche autorizzate ed abusive, in particolare per il Comune di Aprilia: “La Cogna”, “Sant’Apollonia”, “Sassi Rossi” e “Prati del Sole”;
l’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. individua le procedure operative ed amministrative dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati;
ai sensi dell’art. 245 “[…] È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità. […]”;
ai sensi dell’art. 250 “[…] Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate […]”;
ai sensi dell’art. 246 “[…] I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo. […]”;
CONSIDERATO CHE: per il sito “La Gogna” la Regione Lazio, con nota prot. n. 924395 del 28 ottobre 2020 (rif. Comune di Aprilia prot. n. 91755/2020), ha comunicato che la Società “Paguro S.r.l.” in data 27 ottobre 2020 ha inoltrato richiesta di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
la suindicata istanza ha per oggetto gli interventi bonifica del sito con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli;
il progetto prevede la realizzazione, per fasi, di bacini di discarica per un volume complessivo utile di rifiuti pari a 664.450,00 mc, di cui 67.693,84 mc di rifiuti provenienti dalla bonifica e 596.756,16 mc di rifiuti provenienti dall’esterno del sito;
le opere di realizzazione della discarica rientrano nella fattispecie di cui alla lettera p), allegato III alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità superiore a 100.000 mc per le operazioni D1 e D5”;
è prevista di conseguenza la realizzazione contestuale degli interventi di bonifica e di deposito definitivo di tutti i rifiuti derivanti dall’attività di bonifica in oggetto nonché di ulteriori aree a deposito di rifiuti provenienti dall’esterno del sito;
RITENUTO che la bonifica di un sito contaminato, in quanto attività di interesse pubblico, deve essere finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi inteso sia come livello qualitativo delle matrici ambientali, suolo ed acqua, che come destinazione d’uso originario dell’area secondo le previsioni del P.R.G. vigente;
RITENUTA incompatibile l’attività di bonifica proposta, in quanto nel caso di specie non mirata al solo ripristino dello stato dei luoghi ma alla contestuale realizzazione di invasi di discarica, peraltro anche in aree esterne a quelle oggetto di bonifica, comportando contestualmente una variazione della destinazione d’uso dell’area ed un aggravio sulle matrici ambientali ad oggi non interessate né da presenza di rifiuti abbandonati né da fenomeni di contaminazione;
EVIDENZIATO che, secondo quanto stimato dalla Società Paguro S.r.l., ad oggi in sito risultano presenti rifiuti oggetto di bonifica per un quantitativo di 67.693,84 mc, e che a valle degli interventi proposti, sullo stesso sito, saranno depositati definitivamente 664.450,00 mc di rifiuti;
CONSIDERATO CHE: l’Amministrazione ritiene, a tutela dell’interesse generale quale condizione irrinunciabile, che la realizzazione degli interventi di bonifica conservi la destinazione d’uso originale dell’area senza che vi siano ulteriori attività che possano comportare pregiudizio all’ambiente quali quelle che si verrebbero a presentare con la realizzazione di un discarica;
la realizzazione di una discarica come quella in progetto comporterebbe in sito il deposito permanente di un quantitativo di rifiuti pari a circa dieci volte quello presente nell’area secondo le stime della Società Paguro S.r.l.;
anche la sola realizzazione di una discarica a servizio dei rifiuti derivanti dalla bonifica non si ritiene compatibile con i principi di tutela dell’ambiente, in quanto comporterebbe di fatto di mantenere i rifiuti in sito e pertanto detti rifiuti dovranno trovare smaltimento definitivo presso altri impianti già autorizzati all’interno dell’A.T.O. e/o al di fuori dello stesso;
DATO ATTO che l’argomento è stato sottoposto alla discussione della VII Commissione Consiliare Competente in data 05 novembre 2020 che ha espresso unanime dissenso verso la parte di progetto che prevede la discarica;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di Deliberazione espresso dal Dirigente dell’U.O. del Settore VIII Arch. Marco Paccosi a norma dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09 aprile 2013;