Il Consiglio Regionale del Lazio, approva il Testo unico del Commercio con 31 voti favorevoli e 8 astenuti

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Riformato un settore fermo alla legge 33 del 1999. Rinviata a un successivo provvedimento legislativo la questione delle botteghe storiche.

10/10/2019

Il Consiglio regionale del Lazio oggi ha approvato a maggioranza la proposta di legge regionale n. 37 del 20 giugno 2018 “Testo unico del commercio”, che riforma la legge regionale n. 33 del 1999 e razionalizza altre norme di settore emanate negli ultimi 20 anni. Hanno votato a favore 31 consiglieri, nessuno contrario e 8 astenuti (Lega, Fratelli d’Italia e i due consiglieri del gruppo misto che fanno riferimento a “Cambiamo”). I lavori sul testo erano iniziati nella seduta del due ottobre scorso, con la relazione del vice presidente della Regione, Daniele Leodori, e la discussione generale. Nella seduta di ieri, poi, concluso il dibattito generale con gli ultimi due interventi, l’Aula aveva approvato già 90 dei 109 articoli complessivi. Oggi il voto definitivo, dopo l’approvazione degli ultimi 19 articoli più uno aggiunto con un emendamento.

L’obiettivo della nuova legge, come emerso anche dalle dichiarazioni finali dei consiglieri, è quello di riordinare la normativa regionale in materia di commercio, attraverso la raccolta e la razionalizzazione di tutte le disposizioni di settore. Vengono riunificate o abrogate una serie di disposizioni frammentate in più testi: il commercio in sede fissa e su aree pubbliche (L.R. n. 33/99); le reti d’impresa tra attività economiche su strada (L.R. n. 4/2006, articolo 113); il commercio all’ingrosso (L.R. n. 74/1984); l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 21/2006); la distribuzione della stampa quotidiana e periodica (L.R. n. 4/2005); il commercio di animali da affezione; il commercio equo e solidale.

Il testo unico, inoltre, tiene conto anche delle numerose modifiche intervenute negli ultimi anni nell’ordinamento statale ed europeo in tema di concorrenza, semplificazione amministrativa e liberalizzazione delle attività economiche e dello sviluppo di nuove forme aggregative tra imprese. In particolare, sono stati adeguati i contenuti normativi regionali con quelli prescritti dalla direttiva n. 123 del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) e dal decreto legislativo n. 59/2010 e successive modifiche, nonché con quelli dei decreti legge n. 201/2011 e n. 1/2012 in materia di tutela della concorrenza, liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione dei procedimenti amministrativi e nuove modalità di programmazione delle attività economiche.

SCHEDA ILLUSTRATIVA

Capo I (Disposizioni generali).

Detta le disposizioni generali e declina le finalità della legge, con limiti posti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, a tutela dei consumatori e dei princìpi di legalità. Prevede la ripartizione delle funzioni e il contenuto dei regolamenti di attuazione, finalizzati allo snellimento e al decentramento dell’azione amministrativa. Definisce l’ambito di applicazione della legge e i settori esclusi, appartenenti ad altri ambiti economici, quali attività artigianali, imprese agricole e industriali che hanno facoltà di vendere i prodotti di propria produzione solo in locali a ciò adibiti e in quelli adiacenti. Inoltre, sono state riportate le disposizioni comuni riferite ai requisiti di onorabilità e professionalità, alla formazione e all’aggiornamento, con il riconoscimento di specifici corsi professionali e le disposizioni relative prioritariamente ai Centri di assistenza tecnica (CAT). L’articolo 13 fa riferimento al SUAP comunale (Sportello unico delle attività produttive) quale unico punto di accesso per tutte le procedure amministrative relative all’avvio di attività commerciali sull’intero territorio regionale. Inoltre, sono state inserite norme relative al rispetto dei contratti collettivi del lavoro e alle pari opportunità, al sostegno e alla promozione della cultura della legalità e contro l’abusivismo commerciale nonché quelle relative all’istituzione dell’Osservatorio regionale del commercio, al sostegno di azioni tese ad evitare gli sprechi alimentari e alla tutela della vivibilità e sicurezza nelle aree urbane maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale, legati all’intrattenimento notturno.

 

Capo II (Disciplina delle attività commerciali in sede fissa e forme speciali di vendita).

Sono disciplinate le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita. Vengono regolate le procedure per l’avvio dell’attività e il rilascio dei titoli abilitativi. Sono definiti gli ambiti e i criteri generali di sviluppo per il commercio in sede fissa di cui i Comuni devono tener conto per la loro programmazione territoriale, tra cui le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici da parte degli stessi. Si prevedono sulla liberalizzazione in materia di orari e di pubblicità dei prezzi e un’apposita sezione è destinata alle forme speciali di vendita, compresi gli outlet, e alle vendite straordinarie, con particolare attenzione alla disciplina dei saldi, per la quale non è più necessario intervenire per legge ma si rinvia annualmente la definizione delle date di inizio a un provvedimento di Giunta Regionale. Importante innovazione è quella relativa all’intervento a favore di un nuovo modello di associazionismo tra imprese, le cosiddette reti di impresa tra attività economiche su strada. Il Capo si chiude con la previsione delle sanzioni.

Capo III (Disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche).

Contiene la revisione della normativa in materia di commercio su aree pubbliche, con rafforzamento delle competenze comunali nella gestione del settore. È confermata la possibilità di gestione autonoma dei mercati da parte di apposite associazioni composte dagli stessi operatori mercatali e basata su convenzioni stipulate con i Comuni competenti, che mantengono tutti i poteri di controllo e vigilanza. In materia di commercio itinerante è previsto il divieto di esercitare tale forma di commercio su aree pubbliche nei centri storici per i Comuni superiori ai 30.000 abitanti.

Capo IV (Commercio all’ingrosso).

Contiene la disciplina relativa all’apertura e al trasferimento degli esercizi all’ingrosso avviati mediante la presentazione della Scia al SUAP competente. Si prevede per i centri agroalimentari la possibilità di dedicare parte degli spazi ad attività di vendita al dettaglio.

Capo V (Disciplina del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica).

Disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, l’apertura e l’esercizio delle diverse forme di vendita della stampa, punti vendita esclusivi e non esclusivi in sede fissa o in edicola chiosco. La norma tende ad adottare idonee soluzioni finalizzate a sostenere la sopravvivenza delle edicole nel rispetto del principio del pluralismo e della libertà di informazione costituzionalmente tutelati.

Capo VI (Somministrazione di alimenti e bevande).

Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la novità più rilevante consiste nell’estensione dell’utilizzo della Scia come modalità di accesso all’attività in via generale, mantenendo l’autorizzazione solo per le zone del territorio comunale sottoposto a tutela.

Capo VII (Disciplina degli esercizi commerciali per la vendita di animali di affezione).

Per la prima volta, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale n. 34 del 1997 in materia di tutela degli animali da affezione e di prevenzione del randagismo, la Regione prevede un’apposita disciplina in materia di commercio di animali stabilendo una serie di requisiti ai fini della cura e del miglior trattamento degli animali in commercio.

Capo VIII (Programmazione regionale degli interventi di sviluppo e politiche attive di sostegno e valorizzazione del commercio).

Prevede una serie di elementi di innovazione nell’ambito delle politiche attive per il comparto. Per la prima volta, la Regione disegna un modello di programmazione attraverso piani triennali di indirizzo e piani annuali di carattere operativo attraverso cui affiancare il mercato nelle direzioni impresse dai modelli di consumo più evoluti, tutelando le forme più fragili di attività commerciali anche attraverso la previsione di modelli aggregativi diversificati tra imprese, agevolando il percorso di ammodernamento e innovazione tecnologica e organizzativa e manageriale delle attività economiche interessate. Altra importante innovazione è quella relativa all’intervento a favore di nuovi modelli aggregativi tra imprese, in particolare le cosiddette reti di imprese tra attività economiche su strada, consistenti in una sequenza di esercizi commerciali, aree mercatali e altre attività di servizio che si costituiscono in forma consortile e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione dei contesti urbani, anche al fine di attivare forme di rigenerazione urbana, promuovere progetti di decoro e arredo urbano. Previste anche filiere territoriali, distretti economici urbani e particolari forme di sostegno e rilancio dei mercati rionali.

Capo IX (Disposizioni transitorie e finali).

Viene regolamentata la transazione tra la precedente e l’attuale disciplina del settore, garantendo la continuità delle procedure già avviate con la presentazione di domande all’apertura, nonché la salvaguardia degli investimenti nei casi di attuazione dello strumento urbanistico per il quale all’entrata in vigore del testo unico già si sia pronunciata in senso positivo l’assemblea competente. Oltre ciò, sono previsti una serie di elementi di immediata attuazione ai fini di eliminare fin da subito una serie di previsioni non più in linea con le normative statali ed europee in materia di attività economiche.

A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio