LA BATTAGLIA DELL’ACQUA ACEA ATO 2   PROMOSSA DALL’UNIONE CONSUMATORI DI POMEZIA 

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                                  BATTAGLIA DELL’ACQUA ACEA ATO 2                                               Promossa dall’Unione nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia

E’ ormai divenuta di dominio pubblico della cittadinanza del Comune di Pomezia, la notizia della battaglia iniziata contro ACEA ATO2 S.p.A in qualità di Gestore del SII (SISTEMA IDRICO INTEGRATO) dal pool di avvocati Francesco Falco, Daniele Autieri e Barbara Centoducati.

Tale iniziativa è stata avviata a seguito delle numerose proteste dei cittadini di Pomezia, che si sono visti recapitare agli inizi dell’anno, bollette di importi stratosferici, relativi ai consumi dell’anno 2017, per i quali si sono rivolti all’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI Delegazione di Pomezia, per chiedere un sostegno!!!

Lo Scopo: conoscere la legittimazione di ACEA ATO 2 a richiedere il pagamento delle bollette dell’acqua, la correttezza degli importi richiesti e fare luce sulle modalità di applicazione delle tariffe.

Difatti, il cambio di gestore da Infrastrutture ad ACEA ATO 2 non è stato comunicato tempestivamente ad ogni singolo utente, con una lettera di ben venuto che l’informasse della cessione del contratto e delle modifiche contrattuali ed, in particolare, delle nuove tariffe.

Dalle risultanze dei primi controlli effettuati sulle bollette stesse, a seguito di raffronto dei mc consumati per ogni nucleo familiare, con le fasce tariffarie che prevedono l’applicazione dei coefficienti corrispondenti in base al superamento o meno dei parametri in esse indicati, si è rilevato un aumento spropositato soprattutto della 2 e 3 eccendenza, applicate anche laddove il consumo rilevato non superava lo scaglione di riferimento.

Ne scaturisce da ciò, l’evidente violazione dei diritti degli utenti, non solo con riferimento alla tempestiva comunicazione/fatturazione, ma anche alla corretta applicazione delle tariffe.

Gli utenti, pertanto, andavano informati della vigenza del Regolamento e delle nuove condizioni contrattuali, con i relativi aumenti tariffari!!!

L’ omessa informazione e la ritardata fatturazione, hanno pertanto configurato la condotta del Gestore come abusiva e vessatoria, sanzionata anche dall’AGCM

A seguito di tal presa d’atto dello stato delle cose, ampiamente sostenuto da costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è partita la maxi diffida a cura degli avvocati Francesco Falco, Daniele Autieri e Barbara Centoducati, al fine di far cessare tali comportamenti ritenuti abusivi e presumibilmente vessatori in capo ad ACEA ATO2 che hanno messo a terra tutti i cittadini, che per evitare l’intimato distacco della fornitura, hanno iniziare a pagare seppur in” forma rateizzata”.

E’ utile, nonché rilevante precisare che ad essere violato è stato il Codice del Consumo che espressamente vieta la modifica unilaterale di clausole o delle condizioni (nel caso di specie) di somministrazione della fornitura di acqua, senza alcun giustificato motivo indicato nel contratto stesso ovvero l’aumento del prezzo del servizio senza che il consumatore possa recedere dal contratto se il prezzo risulti eccessivamente oneroso.

Oltretutto ad avviso dei legali, il trasferimento della gestione ad ACEA ATO2 dal precedente gestore Infrastrutture D.G, già EDISON, risulterebbe illegittima, in quanto nessuna cessione risulta essere stata effettuata dal Comune di Pomezia in favore dell’odierno gestore alla scadenza della Convenzione del 1973, in quanto, doveva essere il Comune a cedere all`ACEA ATO 2 gli impianti e gli allacci idrici, nonché i rapporti contrattuali di somministrazione dell`acqua.

Pertanto la cessione di ramo d’azienda sottoscritta tra il precedente gestore Infrastrutture D.G già EDISON ed ACEA ATO2 S.p.A , non può essere ritenuta valida nei confronti dei singoli utenti. Tuttavia, quand’anche tale successione dovesse risultare regolare, ACEA ATO2 S.p.A, si sottolinea, non avrebbe comunque “adeguatamente informato” gli utenti di tal passaggio di consegne, presentandosi direttamente dopo circa un anno dall’incarico ricevuto, con l’invio delle bollette di importi esorbitanti che hanno allarmato l’intera cittadinanza, che si è ritrovata travolta dall’inaspettato aumento tariffario, specie con riferimento alle fasce di 2 e 3 eccedenza.

Per i motivi su esposti, legati alla legittimità nella successione di ACEA ATO2 S.p.A ed alla mancata tempestiva comunicazione della fatturazione, cosi come è previsto dal Regolamento di utenza del SII ( Sistema Idrico Integrato), ciò, comporta la restituzione delle somme incassate, in quanto gli importi risultano non dovuti o, comunque, andrebbero pagate le bollette sulla base delle vecchie tariffe.

L’adeguata informazione verso tutti gli utenti, finalizzata ad un “adesione consapevole”, non c’è mai stata, né la presa di conoscenza delle caratteristiche contrattuali del servizio erogato, soprattutto con riferimento agli aumenti apprezzabili delle tariffe!!!

Ciò ha comportato un “significativo” squilibrio in capo agli utenti dei loro diritti e degli obblighi scaturenti da un regolamento contrattuale nel quale, l’esigenza di salvaguardia del costo iniziale della prestazione, non risulta essere stata tutelata, così come prevista dal codice civile, sia con riferimento alla disciplina del contratto in generale, quanto in quella delle singole fattispecie tipiche, come nel caso de quo dei relativi contratti di somministrazione.

Pertanto, ad avviso dei legali impegnati, non può che risultar vessatorio, il comportamento attuato dall’odierno Gestore del sistema idrico integrato che invece di realizzare un rapporto contrattuale pattuito su base paritetica, con gli utenti, sembra aver esercitato una potestà di natura impositiva.

La pretesa del gestore del sistema idrico, basata su un consumo minimo presunto o a forfait è da ritenersi, pertanto, illegittima ed è proprio la giurisprudenza a sostenerlo in molte sue pronunce, laddove si rileva l’inesistenza di un accordo contrattuale fra le parti, perchè è utile ricordare come già precisato, che i contratti di somministrazione per l’erogazione della fornitura di acqua rivestono carattere privatistico, pertanto sono sottoposti alla disciplina codicistica.

Se tal condotta posta in essere non è da ritenersi abusiva e vessatoria, ciò vorrebbe dire che i consumatori tutti, sono alla totale ed esclusiva mercè di chi “impone” un servizio a certe condizioni, quando lo stesso, è di estrema necessità come l’acqua che è un bene prezioso e che come tale, nel suo valore DEVE essere erogato e correttamente applicate devono essere le tariffe di riferimento.

Per chi vuole aggiungersi alla battaglia ACEA ATO 2 può scriversi a info@consumatoripomezia.it.

Autore: Unione nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia