Nettuno ii Tribunale amministrativo del Tar del Lazio, mette fine alla vicenda del’ex sindaco del M5S Angelo Casto, respingendo il ricorso. Cala il sipario sulla giunta grillina. Qui di seguito la sentenza:
04405/2018 REG.PROV.CAU. 07473/2018 REG.RIC.
l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7473 del 2018, proposto dai sigg.ri Angelo Casto, Donato Gallina, Chiara Pittoni, Sara Bonamano, Katia Ricci, Mauro Rizzo, Roberto Lucci, Diego Tortis, Gianluca Latini, Claudio Monti, Laura Pizzotti, Eleonora Trulli, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Plebani e Lucia Baraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Baraldi in Roma, via degli Abeti 29;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma, Presidente della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti Comune di Nettuno non costituito in giudizio;
sig.ra Simonetta Petroni, rappresentata e difesa dall’avvocato Serena D’Acunzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del 21 maggio 2018 del Presidente della Repubblica, di scioglimento del Consiglio comunale di Nettuno ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 267/00 per dimissioni della metà più uno dei relativi consiglieri, notificato all’Ente in data 28 maggio 2018, pubblicato sulla G.U., serie n. 129 del 6/6/2018;
della Relazione del Ministro dell’Interno del 18 maggio 2018 proponente lo schema di Decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Nettuno ed alla nomina del Commissario per la provvisoria gestione del Comune, notificato unitamente al decreto presidenziale del 21 maggio 2018 in data 28 maggio 2018;
del Decreto di sospensione del Consiglio Comunale di Nettuno emanato dal Prefetto di Roma – U.T.G.- n. 167781/4551-16/2018 del 4 maggio 2018 con contestuale nomina del Vice Prefetto, dott. Bruno Strati, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma, del Presidente della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 141 d.lgs. 267/2000 ove dispone che: “I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno: (…) b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: (…) 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”;
Vista la nota del 3 maggio 2018 del Segretario Generale del Comune di Nettuno nella quale si legge che “in data 3 maggio 2018 – sono state presentate contestualmente numero 13 dimissioni dalla carica di consigliere comunale – in un unico fascicolo”;
Rilevato, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, che
– entrambi gli atti, autenticati dal medesimo notaio, contengono il chiaro riferimento alla volontà di rassegnare le dimissioni con atto individuale e contestuale, condiviso e sottoscritto, “come da dichiarazioni sottostanti ai sensi degli artt. 38 e 141 Tuel” e sono stati consegnati contemporaneamente dal medesimo delegato all’Ufficio Protocollo in quanto contenuti in unica busta, assumendo numeri di protocollo non consecutivi, benché registrati a distanza di due minuti l’uno dall’altro, per effetto del sistema di protocollo informatico che ha, all’evidenza, consentito ad altri uffici di protocollare corrispondenza in entrata;
– i predetti atti appaiono integrare la fattispecie prevista dall’art. 141 del d.lgs. 267/2000 ove prevede lo scioglimento del consiglio comunale a seguito di dimissioni “rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”;
– la mancanza di una stretta sequenza dei numeri del protocollo richiesta dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio (v. T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. I, 03/12/2009, n. 2986; Cons. Stato, sez. I, 10 ottobre 2002, n. 3049; sez. V, 10 gennaio 2005, n. 29) sia dipesa dal modo in cui l’Ufficio del Protocollo abbia proceduto una volta aperto il fascicolo che conteneva entrambi gli atti di dimissione, fermo restando che l’intervallo di pochi minuti intercorso non sia idoneo a ritenere insussistente la richiesta contemporaneità della presentazione dei documenti;
Considerato che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di fase alla luce della peculiarità della vicenda “sub judice”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la richiesta misura cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente FF
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia Ivo Correale
LdB