RIMBORSI PER LE SPESE LEGALI: LA CORTE DEI CONTI ASSOLVE TERRA E SESSELEGO

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La terza sezione centrale d’Appello chiude il procedimento della magistratura contabile e ribalta la sentenza di primo grado

Il sindaco: “In questi anni ci sono state persone che hanno provato a costruire carriere basate sulla delegittimazione. La sentenza di oggi è per loro una cartina di tornasole”

Sul procedimento penale il sindaco si dice fiducioso nella magistratura

di Riccardo Toffoli – Rimborsi per le spese legali: assolti in appello il sindaco Antonio Terra e il responsabile dell’avvocatura del Comune di Aprilia l’avvocato Massimo Sesselego. La sentenza di appello è del 19 maggio e, salvo colpi di scena, mette la parola fine alla procedura aperta dalla Corte dei Conti. Rimane in piedi il procedimento penale che ancora non entra nella fase di dibattimento e che rischia a breve di cadere in prescrizione. Il procedimento penale non coinvolge l’avvocato Massimo Sesselego. Per lui quindi, la vicenda giudiziaria si conclude completamente. “Siamo finalmente alle battute finali di questa vicenda – commenta il Sindaco di Aprilia – abbiamo manifestato il massimo rispetto per il lavoro della magistratura di fronte alla condanna e ribadiamo oggi la massima fiducia nella giustizia, quando si è consapevoli e convinti della propria innocenza. Voglio ringraziare e complimentarmi anche con l’avvocato Sesselego, che in tutti questi anni ha mostrato estrema professionalità, anche di fronte alle accuse e alle diverse fasi del processo. Quella di oggi è chiaramente una buona notizia. Spiace solo per il tempo speso dietro ad una questione che infine si è rivelata del tutto infondata. E per il costo per la collettività, dal momento che una parte delle spese legali (anche per effetto della condanna) saranno a carico del Comune”.La sentenza della Terza Sezione della Corte d’Appello, infatti, accogliendo il ricorso, stabilisce anche la liquidazione di onorari e diritti di difesa, per complessivi 3mila euro per ciascun imputato. “Oltre alle considerazioni tecniche e processuali, poi – conclude il primo cittadino – mi sia permesso oggi di fare alcune considerazioni di natura politica. In questi anni, ci sono state persone che su questa vicenda hanno provato a costruire percorsi e carriere, tutti basati sulla delegittimazione e poco sui contenuti e sui programmi. La sentenza di oggi credo sia anche una cartina di tornasole per questo modo di fare politica. E un invito a concentrarsi sulla Città, sulle criticità e le potenzialità, sulle idee e le proposte, anziché su accuse e denunce non supportate dai fatti”.

I FATTI – Tutta la vicenda prende le mosse dall’esito dell’indagine della Corte dei Conti nei confronti degli amministratori comunali e dirigenti della giunta Meddi che avevano assunto personale alle dipendenze del Comune di Aprilia a tempo determinato senza alcuna procedura selettiva pubblica a monte. Vennero contestate 74 assunzioni di personale fatte nel 2004 alle dipendenze del Comune a tempo determinato per chiamata diretta, ossia senza procedura selettiva o concorso. In primo grado gli amministratori vennero condannati a risarcire il Comune. In secondo grado, invece, il definitivo, gli amministratori che hanno presentato appello sono stati completamente assolti perché, secondo i giudici, il danno non sussiste. I dipendenti o gli amministratori pubblici che sono stati assolti dalle accuse contestate, hanno diritto al pagamento da parte dell’amministrazione di competenza, delle spese legali. Nella sentenza d’appello, la quantificazione delle spese legali all’avvocato difensore di più amministratori, Antonio Martini, era pari a 8 mila euro per entrambi i gradi di giudizio “tenuto conto del contenuto pressoché identico degli atti posti in essere a loro favore”.

LE SPESE LEGALI – Con tre successive deliberazioni di giunta del 2014, però, sono state accolte le richieste del legale di parte e vennero liquidate somme superiori a quelle che il collegio giudicante d’appello aveva prescritto. La giunta ha votato le delibere sulla scorta di un parere legale rilasciato dal responsabile del servizio legale del Comune Massimo Sesselego. Da questa situazione sono scaturite due indagini: un procedimento penale e uno contabile.

IL PROCEDIMENTO PENALE – Secondo le argomentazioni della Procura di Latina gli importi versati al legale di parte sarebbero stati, quindi, “gonfiati” da mille 700 euro (in base ai calcoli della sentenza della magistratura contabile) a 20 mila euro pro capite. I reati contestati: truffa aggravata e falso ideologico. Le persone coinvolte: il sindaco Antonio Terra, gli ex amministratori Rino Savini e Cataldo Consentino e il legale Antonio Martini. Dopo alterne vicende giudiziarie arrivate in Cassazione, il processo non è ancora entrato nel vivo del dibattimento.

CORTE DEI CONTI – IL PM: “LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE APPARE DEL TUTTO ABNORME” – Il procedimento aperto invece dalla Corte dei Conti ha coinvolto il sindaco Antonio Terra e il responsabile dell’avvocatura del Comune l’avv. Massimo Sesselego. Il pubblico ministero Ugo Montella ha chiamato in causa il sindaco Antonio Terra e il responsabile del settore legale del Comune di Aprilia Massimo Sesselego con una richiesta di condanna a favore del Comune di Aprilia pari a 51mila 483 euro per Sesselego e 22 mila 64 euro per il Sindaco. Il presunto illecito erariale veniva individuato dalla Procura nell’avvenuto pagamento, in favore dell’avv. Martini, di ulteriori somme, su richiesta del predetto avvocato ed in relazione alla difesa degli stessi amministratori, per l’importo complessivo di 73 mila 547 euro e 28 centesimi in esecuzione delle deliberazioni di Giunta n.185/2014, n.239/2014 e n.388/2014. Il tutto, secondo la Procura, “in palese violazione delle statuizioni contenute nel giudicato”. Secondo la Procura, il presunto danno erariale sarebbe dovuto essere ascritto per il 70% all’avvocato Massimo Sesselego “in ragione del suo ruolo tecnico e, quindi, del maggior apporto causale alla produzione del danno”, e, per il restante 30% al Sindaco Terra, che, “pur risultando anche beneficiario indiretto delle suddette delibere (che lo hanno tenuto indenne da una obbligazione di pagamento che altrimenti sarebbe gravata interamente sullo stesso), ha, comunque, partecipato alle votazioni delle anzidette delibere, “Trovandosi in una situazione di evidente conflitto di interessi …” Il collegio dei magistrati di primo grado ha accolto le tesi argomentative del pubblico ministero, ma ha ridotto gli importi perché ha ravvisato possibili corresponsabilità da attribuire alla giunta che ha votato gli importi contestati. Secondo il collegio giudicante, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione del 2013 ha chiarito espressamente che la quantificazione delle spese legali da rimborsare ai dipendenti e amministratori assolti, spetta unicamente al giudice. Viene pertanto ridotto l’ammontare delle richieste, in base alla quota parte della giunta. Così Sesselego viene condannato a risarcire 22 mila 064 euro e 18 centesimi, pari al trenta per cento del danno azionato dalla Procura regionale “in considerazione della ritenuta corresponsabilità, nella produzione del danno, dei componenti della Giunta comunale che hanno adottato, le deliberazioni di spesa sopra specificate”. Mentre Antonio Terra viene condannato a pagare la somma di 2 mila 935 euro e 60 centesimi, “corrispondente al contributo causale dallo stesso fornito nell’approvare la citata deliberazione di Giunta n. 388 del 23 dicembre 2014”.

L’APPELLO RIBALTA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO – Sia il sindaco Antonio Terra sia l’avvocato Massimo Sesselego hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado. Il collegio giudicante della terza sezione giurisdizionale d’Appello era presieduto dal Cristina Zuccheretti e composto dai magistrati: Chiara Bersani, Giuseppina Maio, Angelo Bax, Marco Smiroldo. La sentenza ha ribaltato completamente la sentenza di primo grado. La tesi difensiva dell’avvocato Sesselego ha puntato sul mancato nesso causale tra il suo parere e l’atto deliberativo. Inoltre ha evidenziato un errore di calcolo degli importi. Il sindaco ha invece ribadito di aver votato solo la deliberazione n. 388 nella seduta del 23 novembre 2014, cronologicamente successiva rispetto alle delibere n. 185 del 10 giugno 2014 e n. 239 del 4 agosto 2014 e quindi di non essere caduto in nessun conflitto d’interessi ribadendo inoltre la necessità di un’audizione di tutta la giunta. La procura ha contestato ogni punto della linea difensiva accogliendo solo la rimodulazione degli importi come richiesto dalla difesa di Sesselego. Il collegio dell’appello non solo ha accolto le tesi di Sesselego e di Terra ma anche espresso una visione molto chiara sulla sentenza di primo grado: “il Collegio rileva che – come contestato dagli appellanti – il giudice di prime cure non abbia fatto un buon governo dei principi sopra richiamati. Infatti, nel tracciare il motivo portante posto a fondamento l’affermazione di responsabilità e della condanna del sig. Sesselego, e del Terra, non si è confrontato con le deduzioni degli odierni appellanti ed ha accolto la prospettazione accusatoria senza avvedersi delle contrarie risultanze documentali da essi prodotte”. Il collegio dei magistrati ripercorre le tappe normative e giurisprudenziali concentrandosi sull’ultima sentenza della Corte di Cassazione la 189 del luglio 2020 in base alle quale: “non viene in discussione la competenza della Corte dei conti in ordine all’accertamento dell’an della liquidazione delle spese nell’ambito del giudizio contabile e del successivo rimborso al dipendente, in quanto deve essere distinto il rapporto che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile da quello che si instaura fra l’incolpato, poi assolto o prosciolto, e l’amministrazione di appartenenza, relativamente al rimborso delle spese per la difesa. Sia la giurisprudenza ordinaria, sia quella amministrativa, infatti, hanno riconosciuto che tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto”. Inoltre: “non si ravvisa alcuna prova o argomentazione idonea ad individuare nella condotta dell’Avv. Sesselego e del sig. Terra gli estremi tipologici e contenutistici della negligenza, imprudenza o imperizia nonché superficialità e leggerezza del comportamento significative di una patente disaffezione per le vicende della “cosa pubblica”, sulle quali, ed entro le quali, questo Giudice è tenuto normativamente a modellare la gravità dell’elemento psicologico richiesto dalla legge per l’affermazione della responsabilità amministrativa. La valutazione complessiva delle risultanze documentali induce quindi, a riconsiderare l’intera vicenda per cui è causa ed a ritenere non condivisibile la statuizione del primo giudice”. Il collegio accoglie i ricorsi, assolve i convenuti e liquida in loro favore le spese quantificate in 3 mila euro.